PERMESSI GIORNALIERI (C.D. PER ALLATTAMENTO)

Si tratta di permessi orari, retribuiti in modo equivalente alle ore ordinarie di lavoro, che possono essere usufruiti da entrambi i genitori lavoratori, anche dai papa' per tutto il primo anno di vita dei bimbi, e che in caso di parto plurimo aumentano, ossia aumenta il numero di ore giornaliere cui si ha diritto (si parla di "ore aggiuntive").
Il numero di gemelli (2, 3, o piu'), pero', non influisce sul numero di ore aggiuntive.

Sussistono i seguenti casi:

  1. Caso 1 - mamma gemellare lavoratrice dipendente - con orario di lavoro uguale o superiore alle 6 ore giornaliere - e padre gemellare lavoratore dipendente: La mamma ha diritto a 2 ore ordinarie + 2 ore aggiuntive di permesso giornaliero (art. 39 e art. 41 Testo Unico-D.Lgs 151/2001). Il papa' ha il diritto in alternativa alla mamma che non se ne avvalga di usufruire di tali permessi; puo' usufruire di tutte le ore (se la madre lavoratrice non se ne avvale - art. 40 lett. b) o delle sole ore aggiuntive (nel caso la madre utilizzi solo le ore ordinarie - art. 41 Testo Unico); per stabilire a quante ore ha diritto il padre si fa riferimento comunque alla durata giornaliera dell'orario di lavoro del padre: se inferiore a 6 ore, ha diritto a un'ora (piu' 1 ora); se superiore a 6 ore, ha diritto a due ore + due ore (Circ. 109 del 2000 - art. 2.1) ; il papa' gemellare lavoratore dipendente ha inoltre diritto a usufruire delle sole ore di permesso aggiuntive anche durante il congedo di maternità della mamma (obbligatorio) e durante l'eventuale congedo parentale della mamma (facoltativo) - Circolare INPS numero 8 del 17 gennaio 2003.
  2. Caso 2 - madre gemellare lavoratrice dipendente - con orario di lavoro inferiore alle 6 ore giornaliere - e padre gemellare lavoratore dipendente: La mamma ha diritto a 1 ora ordinaria + 1 ora aggiuntiva di permesso giornaliero (art. 39 e art. 41 Testo Unico-D.Lgs 151/2001); Il papa' ha il diritto in alternativa alla mamma che non se ne avvalga di usufruire di tali permessi; puo' usufruire di tutte le ore (se la madre lavoratrice non se ne avvale - art. 40 lett. b) o delle sole ore aggiuntive (nel caso la madre utilizzi solo le ore ordinarie - art. 41 Testo Unico); per stabilire a quante ore ha diritto il padre si fa riferimento comunque alla durata giornaliera dell'orario di lavoro del padre: se inferiore a 6 ore, ha diritto a un'ora (piu' 1 ora); se superiore a 6 ore, ha diritto a due ore + due ore (Circ. 109 del 2000 - art. 2.1) ; il papa' gemellare lavoratore dipendente ha inoltre diritto a usufruire delle sole ore di permesso aggiuntive anche durante il congedo di maternità della mamma (obbligatorio) e durante l'eventuale congedo parentale della mamma (facoltativo) - Circolare INPS numero 8 del 17 gennaio 2003.
  3. Caso 3 - madre gemellare lavoratrice autonoma e papa' gemellare lavoratore dipendente: Se la madre è lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista), ossia avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell'INPS o di altro Ente previdenziale, il papa' gemellare lavoratore dipendente ha diritto ad usufruire dei riposi giornalieri in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga (art. 40 comma 1 lettera c Testo Unico). Pertanto, se l'orario di lavoro del padre è uguale o superiore alle 6 ore giornaliere, ha diritto a richiedere 2+2 ore di permesso giornaliero; se l'orario di lavoro del padre è inferiore alle 6 ore giornaliere, ha diritto a richiedere 1+1 ora di permesso giornaliero. Il papa' gemellare ha diritto a tali ore di permesso anche durante i tre mesi dopo il parto, nonché durante l’eventuale periodo di congedo parentale della madre; in tali periodi, tuttavia, il diritto spetta nella misura di 2 ore o 1 ora a seconda dell’orario di lavoro. (Circolare INPS numero 95/bis del 6 settembre 2006).
  4. Caso 4 - madre gemellare non lavoratrice e papa' gemellare lavoratore dipendente: Se la madre non è lavoratrice, il padre lavoratore non ha diritto ai riposi giornalieri per allattamento, salvo i casi contemplati dall'art. 40 (se i figli sono affidati solo al padre, oppure in caso di morte o grave infermità della madre). Il padre gemellare non ha diritto neanche alle ore “aggiuntive” rispetto alle ore previste dall’art. 39 (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l’evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri (Circolare INPS numero 8 del 17 gennaio 2003).

ATTENZIONE: Non sono consentiti trattamenti economici sostitutivi della fruizione del diritto (se i genitori non godono di tali ore, le perdono, non è possibile avere alcun pagamento in sostituzione).


Aggiornato lunedì 20 agosto 2007

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