Si tratta di
permessi orari, retribuiti
in modo equivalente alle ore ordinarie di lavoro, che possono essere
usufruiti
da entrambi i genitori
lavoratori, anche dai papa' per tutto il primo anno di vita dei bimbi, e
che
in caso di parto plurimo aumentano,
ossia aumenta il numero di ore giornaliere cui si ha diritto (si parla di
"ore aggiuntive").
Il numero di gemelli (2, 3, o piu'), pero', non influisce
sul numero di ore aggiuntive.
Sussistono i seguenti casi:
- Caso 1 - mamma gemellare
lavoratrice dipendente - con orario di lavoro uguale o superiore alle 6 ore
giornaliere - e padre gemellare lavoratore dipendente: La mamma ha
diritto a 2 ore ordinarie + 2 ore
aggiuntive di permesso giornaliero (art. 39 e art. 41 Testo Unico-D.Lgs
151/2001). Il papa' ha il diritto in alternativa alla mamma che non se ne
avvalga di usufruire di tali permessi; puo' usufruire di tutte le ore (se la
madre lavoratrice non se ne avvale - art. 40 lett. b) o delle sole ore
aggiuntive (nel caso la madre utilizzi solo le ore ordinarie - art. 41 Testo
Unico); per stabilire a quante ore ha diritto il padre si fa riferimento
comunque alla durata giornaliera dell'orario di lavoro del padre: se inferiore a
6 ore, ha diritto a un'ora (piu' 1 ora); se superiore a 6 ore, ha diritto a due
ore + due ore (Circ. 109 del 2000 - art. 2.1) ; il papa' gemellare lavoratore
dipendente ha inoltre diritto a usufruire delle sole ore di permesso aggiuntive
anche durante il congedo di maternità della mamma (obbligatorio) e durante
l'eventuale congedo parentale della mamma (facoltativo) - Circolare INPS
numero 8 del 17 gennaio 2003.
- Caso 2 - madre gemellare
lavoratrice dipendente - con orario di lavoro inferiore alle 6 ore giornaliere -
e padre gemellare lavoratore dipendente: La mamma ha diritto a 1
ora ordinaria + 1 ora aggiuntiva
di permesso giornaliero (art. 39 e art. 41 Testo Unico-D.Lgs 151/2001); Il
papa' ha il diritto in alternativa alla mamma che non se ne avvalga di
usufruire di tali permessi; puo' usufruire di tutte le ore (se la madre
lavoratrice non se ne avvale - art. 40 lett. b) o delle sole ore aggiuntive (nel
caso la madre utilizzi solo le ore ordinarie - art. 41 Testo Unico); per
stabilire a quante ore ha diritto il padre si fa riferimento comunque alla
durata giornaliera dell'orario di lavoro del padre: se inferiore a 6 ore, ha
diritto a un'ora (piu' 1 ora); se superiore a 6 ore, ha diritto a due ore + due
ore (Circ. 109 del 2000 - art. 2.1) ; il papa' gemellare lavoratore dipendente
ha inoltre diritto a usufruire delle sole ore di permesso aggiuntive
anche durante il congedo di maternità della mamma (obbligatorio) e durante
l'eventuale congedo parentale della mamma (facoltativo) - Circolare INPS
numero 8 del 17 gennaio 2003.
- Caso 3 - madre gemellare
lavoratrice autonoma e papa' gemellare lavoratore
dipendente: Se la madre è lavoratrice autonoma (artigiana,
commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola,
parasubordinata, libera professionista), ossia avente diritto ad un
trattamento economico di maternità a carico dell'INPS o di altro Ente
previdenziale, il papa' gemellare lavoratore dipendente ha diritto ad
usufruire dei riposi giornalieri in alternativa alla madre lavoratrice che non
se ne avvalga (art. 40 comma 1 lettera c Testo Unico). Pertanto, se l'orario
di lavoro del padre è uguale o superiore alle 6 ore giornaliere, ha diritto a
richiedere 2+2 ore di permesso giornaliero; se l'orario di lavoro del padre è
inferiore alle 6 ore giornaliere, ha diritto a richiedere 1+1 ora di permesso
giornaliero. Il papa' gemellare ha diritto a tali ore di permesso anche
durante i tre mesi dopo il parto, nonché durante l’eventuale periodo di congedo
parentale della madre; in tali periodi, tuttavia, il diritto spetta nella misura
di 2 ore o 1 ora a seconda dell’orario di lavoro. (Circolare INPS numero
95/bis del 6 settembre 2006).
- Caso 4 - madre gemellare non
lavoratrice e papa' gemellare lavoratore dipendente: Se la madre non
è lavoratrice, il padre lavoratore non ha diritto ai riposi giornalieri per
allattamento, salvo i casi contemplati dall'art. 40 (se i figli sono affidati
solo al padre, oppure in caso di morte o grave infermità della madre). Il padre
gemellare non ha diritto neanche alle ore “aggiuntive” rispetto alle ore
previste dall’art. 39 (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l’evidente
impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi
giornalieri (Circolare INPS numero 8 del 17 gennaio 2003).
ATTENZIONE:
Non sono consentiti trattamenti economici sostitutivi della fruizione del
diritto (se i genitori non godono di tali ore, le perdono, non è possibile avere
alcun pagamento in sostituzione).