Esenzione
da ticket per bambini prematuri
(Dm. Sanità 329/99)
Regolamento di individuazione delle malattie
croniche e invalidanti
ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 29 aprile 1998 n.124
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
- Il presente regolamento individua le condizioni e le
malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla
partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei
livelli essenziali di assistenza ai sensi dell’articolo
5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124. L’eventuale esclusione di prestazioni dai suddetti
livelli essenziali o l’introduzione di modifiche nella definizione delle
singole prestazioni in essi incluse sono recepite secondo quanto previsto
dall'articolo 6 del presente regolamento.
Articolo 2
Individuazione delle condizioni di malattia e delle prestazioni
- L’allegato 1, che forma parte integrante del presente
regolamento, reca l’elenco delle condizioni e delle malattie che danno diritto
all’esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza
sanitaria dallo stesso indicate.
- Per consentire l’identificazione univoca delle condizioni
e delle malattie ai fini dell’esenzione e ferma restando la vigente normativa
in materia di tutela dei dati personali dei soggetti affetti a ciascuna malattia
e condizione è associato uno specifico codice identificativo. Il codice si
compone di otto cifre: le prime tre indicano una numerazione progressiva delle
malattie e delle condizioni, le successive cinque corrispondono al codice
identificativo delle stesse secondo la classificazione internazionale delle
malattie "International classification of diseases-IX-Clinical modification
(ICD-9CM)"; in caso di condizioni non riferibili a specifiche malattie
riportate dalla suddetta classificazione, il codice identificativo si compone
delle sole prime tre cifre.
- Per ciascuna condizione e malattia l'allegato 1 elenca le
prestazioni di assistenza sanitaria appropriate ai fini del relativo
monitoraggio e della prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Tali prestazioni
sono da erogarsi in esenzione dalla partecipazione al costo agli aventi diritto
ai sensi dell’articolo 4. Nell’allegato 1 sono altresì indicate le
prestazioni di assistenza sanitaria da erogarsi agli aventi diritto in regime di
esenzione dal pagamento della quota fissa, ai sensi dell’articolo
3, comma 9 del Dlgs 124/98 e successive modificazioni.
Articolo 3
Modalità di prescrizione e di erogazione delle prestazioni
- La prescrizione delle prestazioni erogabili in esenzione
dalla partecipazione al costo ai sensi del presente regolamento reca
l’indicazione delle prime tre cifre del codice identificativo della condizione
o della malattia, come risultanti dall'attestato di esenzione.
- Fermi restando i limiti di prescrivibilità di cui alla
legge
25 gennaio 1990, n. 8 e successive
modificazioni, ciascuna ricetta non può contestualmente recare la prescrizione
di prestazioni erogabili in regime di esenzione dalla partecipazione ai sensi
del presente regolamento e di altre prestazioni non erogabili in regime di
esenzione.
- La prescrizione delle prestazioni prestazioni erogabili in
esenzione dalla partecipazione al costo ai sensi del presente regolamento è
effettuata secondo criteri di efficacia e di appropriatezza rispetto alle
condizioni cliniche individuali e nel rispetto delle indicazioni riportate
nell’allegato 1.
Articolo 4
Riconoscimento del diritto all'esenzione
- L'azienda unità sanitaria locale di residenza
dell'assistito riconosce il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo,
ai sensi del presente regolamento, sulla base della certificazione attestante la
specifica condizione o malattia, come definita dall’articolo 2.
La certificazione deve essere rilasciata dai presidi delle
aziende unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere o dagli Istituti ed
Enti di cui all'articolo
4 comma 12 del Dlgs. 502/92 e successive
modifiche e integrazioni o da istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi
appartenenti all'Unione europea.
- L'azienda unità sanitaria locale rilascia a ciascun
assistito avente diritto, anche mediante l'utilizzazione della carta sanitaria
elettronica, un attestato di esenzione, che reca in forma codificata
l’indicazione della condizione o della malattia per la quale è riconosciuto
il diritto all’esenzione. In caso di accertamento di più malattie e/o
condizioni individuate dall’articolo 2 del presente regolamento l’azienda
unità sanitaria locale rilasci al soggetto avente diritto un unico attestato di
esenzione che reca l’indicazione in forma codificata di tutte le malattie e/o
condizioni per le quali è riconosciuto il diritto a all'esenzione.
- Le regioni, sulla base di linee guida definite dal
ministero della Sanità, fissano, per le condizioni di malattia per le quali è
prevedibile la risoluzione, la validità temporale massima dell’attestato.
Articolo 5
Controlli
- Le modalità di controllo sulle esenzioni sono
disciplinate dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo
6 del Dlgs 29 aprile 1998, n. 124.
Articolo 6
Aggiornamento
- Il presente regolamento è aggiornato secondo quanto
previsto dall'articolo
50, comma 59 lettera 1) della legge 27 dicembre 1997 n. 449, con riferimento allo sviluppo dei percorsi diagnostici
e terapeutici di cui all’articolo
1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché
all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
Articolo 7
Norme finali e transitorie
- Le aziende unità sanitarie locali provvedono a
comunicare ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta i
contenuti del presente regolamento e le specifiche modalità di applicazione.
- Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del
presente regolamento le aziende unità sanitarie locali sottopongono a verifica
le attestazioni di esenzione già rilasciate ai sensi del decreto ministeriale
1 febbraio 1991 e comunicano agli
interessati la conferma del diritto all'esenzione, la sua cessazione o
l'esigenza di ulteriori accertamenti. Nei casi di conferma del diritto
all'esenzione le aziende unità sanitarie locali comunicano altresì le
prestazioni fruibili regime di esenzione dalla partecipazione al costo ai sensi
del presente regolamento. Nei casi in cui la conferma del diritto alla fruizione
in esenzione dalla partecipazione sia subordinata a ulteriori accertamenti, i
soggetti interessati hanno diritto alla fruizione al costo delle prestazioni
individuate dal decreto 1 febbraio 1991 per la specifica forma morbosa, o
condizione, fino al completamento degli accertamenti e comunque non oltre i
sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione dell'azienda.
- Fatto salvo quanto previsto al comma 4, le attestazioni di
esenzione già rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 1 febbraio 1991,
riferite a condizioni e malattie non incluse nell’allegato 1 al presente
regolamento, cessano di avere efficacia a decorrere dalla comunicazione
dell'azienda unità sanitaria locale e comunque non oltre il centoventesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Fino a tale
data le attestazioni danno diritto alla fruizione in regime di esenzione dalla
partecipazione al costo delle relative prestazioni individuate dal decreto
ministeriale 1 febbraio 1991.
- Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 19 aprile 1998, n.124, le
attestazioni di esenzione già rilasciate per: Angioedema ereditario;
Dermatomiosite; Pemfigo e pemfigoidi; Anemie congenite; Fenilchetonuria ed
errori congeniti del metabolismo; Miopatie congenite; Malattia dl Hansen;
Sindrome di Turner; Spasticità da cerebropatia e Retinite pigmentosa danno
diritto alla fruizione in regime di esenzione dalla partecipazione al costo
delle relative prestazioni individuate dal decreto ministeriale 1 febbraio 1991.
- Le disposizioni del presente regolamento saranno adeguate
sulla base della disciplina da emanarsi ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs 29
aprile 1998, n. 124, anche per quanto riguarda il trattamento dei dati
personali.
Allegato 1
LE PATOLOGIE INVALIDANTI
Esenzioni per tutte le prestazioni sanitarie incluse nei
livelli essenziali di assistenza
Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne.
Soggetti in attesa di trapianto (rene, cuore, polmone, legato,
pancreas, cornea, midollo).
Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, legato,
pancreas, midollo).
Esenzioni per le prestazioni sanitarie appropriate per il
monitoraggio della patologia o condizione e per la prevenzione delle complicanze
Fibrosi cistica.
Infezione da Hiv.
Neuromielite ottica.
Sclerosi multipla.
Dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool .
Neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia
Intensiva neonatale.
Soggetti affetti da pluripatologie che abbiano determinato
grave ed irreversibile compromissione di più organi.
Soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici,
sensoriali e neuropsichici.
Esenzioni per le specifiche prestazioni individuate per
ciascuna
patologia
Acromegalia e gigantismo.
Affezioni del sistema circolatorio.
Anemia emolitica acquisita da
autoimmunizzazione.
Anemie emolitiche ereditarie *
Anoressia nervosa, bulimia.
Artrite reumatoide.
Asma.
Cirrosi epatica, cirrosi biliare.
Colite ulcerosa e malattia di Crohn.
Connettivite mista.
Demenze.
Diabete insipido.
Diabete mellito.*
Disturbi interessanti il sistema immunitario immunodeficienze,
congenite e acquisite determinanti gravi difetti delle difese immunitarie con
infezioni recidivanti (escluso infezioni da Hiv).
Epatite cronica (attiva).
Epilessia.
Glaucoma.
Insufficienza cardiaca (N.Y.H.A. classe III e
IV).
Insufficienza corticosurrenale; cronica (morbo di
Addison).
Insufficienza renale cronica.*
Insufficienza respiratoria cronica.
Ipercolesterolemia familiare omozigote ed eterozigote tipo IIa
eIIb - Ipercolesterolemia primitiva - poligenica - Ipercolesterolemia familiare
combinata - Iperlipoproteinemia di tipo III.
Iperparatiroidismo, ipoparatiroidismo.
Ipotiroidismo congenito, ipotiroidismo acquisito (grave).
Lupus eritematoso sistemico.
Malattia di Alzheimer.
Malattia di Sjogren.
Malattia ipertensiva (II e III stadio).
Malattia o sindrome di Cushiog.
Malattie da difetti della coagulazione.
Miastenia grave.
Morbo di Basedow, altre forme di ipertiroidismo.
Morbo di Buerger.
Morbo di Paget.
Morbo di Parkinson e altre malattie extrapiramidali.
Nanismo.
Pancreatite cronica.
Poliarterite nodosa.
Psicosi.
Psoriasi (artropatica, pustolosa grave,
eritrodermica).
Sclerosi sistemica progressiva.
Spondilartite anchilosante.
Tubercolosi (attiva bacillifera).
*Malattie per le quali è prevista l’esenzione dal pagamento
della quota fissa per le prestazioni di frequente utilizzo.
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