DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI LOCALI
(PROVINCIALI/REGIONALI)
(Approvato dal Consiglio direttivo
nella seduta del 22 febbraio 2006)
Finalità
delle sedi locali (provinciali e regionali)
Essere il riferimento di area per associati e non associati che
necessitano informazioni attinenti l’attività
della Associazione e, in particolare, raccogliere le iscrizioni dirette
effettuate nel territorio di competenza, trasmettendo le informazioni
amministrative di rito alla Sede Nazionale e versando tempestivamente
alle casse dell’associazione le quote associative incassate
in contanti;
Collaborare con la Sede Nazionale dell’Associazione nella
realizzazione degli scopi statutari, nonché del Programma di
attività dell’associazione approvato
dall’Assemblea dei soci;
Promuovere presso le istituzioni locali, comprese quelle scolastiche e
sanitarie, il sostegno e la tutela dei genitori di gemelli;
Promuovere la stipula di Convenzioni tra l’Associazione e le
aziende commerciali per la vendita di prodotti e servizi agli
associati, a quotazioni economiche particolari;
Collaborare con la Sede Nazionale dell’Associazione nella
formalizzazione delle Convenzioni di cui al punto precedente;
Configurarsi come polo logistico locale per la realizzazione di
progetti a favore delle famiglie con gemelli.
Di norma, la sede regionale coincide con la sede provinciale sita nel
territorio del capoluogo di regione, e il referente regionale coincide
con il referente provinciale di tale sede provinciale: Qualora in una
regione fosse presente una sola sede provinciale, tale sede
è automaticamente indicata come sede regionale, salvo
modificare la sua denominazione nel momento in cui venisse ad
istituirsi una sede provinciale nel comune capoluogo di regione.
Qualora non esista una sede provinciale in ciascuna delle province
esistenti in una regione, la sede regionale è il riferimento
per le province non coperte.
Sono tuttavia possibili soluzioni diverse, previa deliberazione
dell’assemblea dei soci regionali.
Compiti e doveri dei referenti locali
1. Il referente locale sarà il punto di riferimento
dell'associazione nel proprio territorio (se referente regionale, di
norma coincidente con la provincia capoluogo di regione,
sarà il riferimento per le province non coperte da sedi
provinciali, oltre alla sua; se referente provinciale, sarà
il riferimento per il territorio provinciale);
2. Il referente locale dovrà a tale scopo, come minimo,
rendere pubblici nome, cognome, indirizzo e nr. di telefono, anche
eventualmente non di casa sua, se ha la possibilità di
individuare un'altra sede, avendo consenziente PER ISCRITTO il padrone
di casa (es. se ufficio, il titolare dell'ufficio);
3. il referente locale deve avere, presso l’indirizzo di
riferimento, un PC con collegamento ad internet;
4. il referente locale dovrà essere in condizione di apporre
una targhetta sul campanello/buca delle lettere dell'indirizzo di sede,
che indichi che li' si trova la sede regionale/provinciale
dell'associazione;
5. al referente locale sarà assegnata
dall’associazione una casella di posta elettronica
nomeprovincia/regione@ilmondodeigemelli.org e saranno progettati
volantini personalizzati;
6. il referente locale sarà abilitato all’accesso
ad una stanza riservata nel forum, dedicata al colloquio dei referenti
tra loro e con il Direttivo e gli Autori del sito web;
7. compatibilmente con il tempo che è in grado di dedicare
all’attività, il referente locale si
adopererà per raggiungere le finalità di cui
sopra.
8. Il referente locale potrà essere oggetto di controlli
sull’effettiva esistenza della sede da parte del Ministero
per le Politiche Sociali, qualora l’associazione venga
iscritta al registro nazionale delle associazioni di promozione
sociale;
9. Il referente locale, in attesa di una regolamentazione particolare
della procedura di comunicazione, dovrà assiduamente curare
attraverso il forum le relazioni con il gruppo degli autori e il
Direttivo, tramite la presidente che ha l’onere di inserire
all’ordine del giorno delle sedute le decisioni da prendere;
10. Il referente dovrà concordare ogni iniziativa con la
Presidente e tramite questa, con il Direttivo; per quelle iniziative
che esulano dai normali compiti di segreteria, e che possano
determinare l’insorgere di nuove responsabilità
e/o oneri economici per l’associazione, si dovrà
attendere il parere del Consiglio Direttivo prima di dar luogo
all’azione;
11. La sede locale non ha autonomia di bilancio; pertanto ogni rapporto
economico, sia in entrata che in uscita, procacciato/individuato come
necessario dal referente locale, dovrà essere previamente
autorizzato e indirizzato al bilancio e al conto corrente
dell’associazione.
Aggiornato
mercoledì
06 giugno 2006
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