Andare in bici con i gemelli
a cura di Patrizia Rossini

Cecilia, con Gregorio e Filippo (figli di Paolino ed Elisa) trasportati nel carretto
Antonella: Ciao ragazzi, ho bisogno del vostro consiglio. Qui a Padova la bicicletta è un mezzo di spostamento fondamentale e io da quando ho le bimbe ho pochissime occasioni di andarci. Ma ormai Marina e Giulia hanno 19 mesi e vorrei attrezzarmi per portarle con me per il loro divertimento e per la mia praticità. Cosa mi consigliate? Posso metterne una davanti (ma il seggiolino è per bambini piccoli e quindi quanto mi durerà?) e una dietro, e in seconda battuta prenderne uno da mettere dietro al papà per il sabato e le vacanze? Ma quanto mi costerà? e, soprattutto, anche considerando i caschetti, le bimbe sono ragionevolmente sicure? Avete esperienza in merito? Ci sono dei tipi migliori di altri?
Il codice della strada
italiano non consente di andare in 3 in bicicletta, a meno che non si
acquisti un rimorchio adatto al trasporto di bimbi. Dal Codice della Strada:
Art. 182. Circolazione dei velocipedi.
.........
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso
non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al
conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di
età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68,
comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di
altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote
simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro
persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto
contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
...
Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di
equipaggiamento dei velocipedi.
...
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino,
con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
...
Art. 225. - Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto dei
bambini sui velocipedi (artt. 68, 69 C.s.).
1. L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del codice, al
trasporto su un velocipede di un bambino fino ad otto anni di età, è
costituita da un apposito seggiolino composto da: sedile con schienale,
braccioli, sistema di fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza del
bambino. I braccioli possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati
esclusivamente al fissaggio in posizione posteriore al conducente, per il
trasporto di bambini di età superiore ai quattro anni.
2. Il seggiolino è realizzato e predisposto per l'installazione in modo che,
anche durante il trasporto del bambino, non siano superati i limiti dimensionali
fissati per i velocipedi dall'articolo 50 del codice, non sia ostacolata la
visuale del conducente e non siano limitate la possibilità e la libertà di
manovra da parte dello stesso.
3. Il sistema di sicurezza del bambino è costituito da bretelle o cintura di
contenimento e da una struttura di protezione dei piedi del bambino. Tale
struttura di protezione può far parte del seggiolino od essere elemento separato
dallo stesso, nel qual caso è montata direttamente sul velocipede; in ogni caso
deve essere idonea ad impedire il contatto dei piedi con le parti in movimento.
4. Il sistema di fissaggio previsto deve garantire l'ancoraggio del seggiolino
al velocipede impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale. Per i
seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione anteriore, tra il
manubrio ed il conducente, e che sono idonei al trasporto di bambini la cui
massa non è superiore a 15 kg, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio,
sia al piantone, sia al manubrio. In quest'ultimo caso, l'interasse tra gli
agganci al manubrio non è superiore a 10 cm. Per i seggiolini per i quali si
prevede il montaggio in posizione posteriore, sono ammessi sistemi di fissaggio
sia al telaio sia ad un accessorio portapacchi. In tal caso, nelle istruzioni
per il montaggio ed indicazioni d'uso del seggiolino di cui al comma 5, è
evidenziata chiaramente la portata minima del portapacchi, necessaria per
garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza.
5. Ciascun seggiolino è munito di istruzioni illustrate per il montaggio e di
indicazioni per l'uso atte a garantire il trasporto del bambino in condizioni di
sicurezza. Unitamente a tali indicazioni sono riportati gli articoli 68, comma
5, e 182, comma 5, del codice, nonché gli articoli 225 e 377, comma 5. Alle
suddette istruzioni ed indicazioni è allegata una dichiarazione che attesti la
rispondenza del seggiolino alle caratteristiche fissate dal presente articolo.
Tale dichiarazione è sottoscritta, sotto la propria responsabilità, dal
produttore oppure da chi provvede alla commercializzazione con proprio marchio,
oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della
Comunità europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria
attività commerciale.
6. Sul seggiolino sono impressi in modo visibile, anche dopo il montaggio dello
stesso, l'anno di produzione ed il nome del produttore, ovvero di chi provvede
alla sua commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto
importato da paesi che non fanno parte della Comunità europea, da chi lo abbia
importato nell'esercizio della propria attività commerciale.
7. Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del
velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale
del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l'altezza massima, compreso il
carico, non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve essere
superiore a 50 kg. Per la circolazione notturna il rimorchio è equipaggiato con
i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i
velocipedi all'articolo 224.
In Olanda, invece, pare che viaggiare in tre in bicicletta sia consentito, a vedere da questo sito: http://www.twee-en-meer.nl

Aggiornato venerdì 22 giugno 2007