Assegno ai
nuclei familiari con almeno 3 figli minori
(erogato dai Comuni)
TIPO DI SOSTEGNO: Si tratta di un assegno che viene corrisposto per 13 mensilità, per un ammontare di 112,08 per 13 mensilità (2007); tale somma mensile, che viene rivista e rivalutata annualmente, in base all'inflazione, viene corrisposta per intero solo se: il proprio ISE è pari o inferiore a euro 22.105,12 (2007); cifra stabilita per nuclei familiari di 5 persone e che va riparametrata (i calcoli sono un po’ complicati) rispetto alla composizione del proprio nucleo familiare.
Per
valori dell’ISE uguali o inferiori a € 20.508,72, l’assegno viene corrisposto
per intero (€ 1565,07 annui)
Per valori dell’ISE compresi tra € 20.508,72 e € 22.105,12 l’assegno viene
proporzionalmente ridotto.
Hanno diritto all’assegno i possessori di determinati requisiti,
che sono:
1) cittadinanza italiana o comunitaria di tutti i componenti;
2) residenza in Italia di tutti i componenti;
3) 3 o più figli nel nucleo familiare tutti di minore età;
L'assegno spetta anche in caso di affidamento preadottivo; l'assegno spetta anche per i figli del coniuge e non direttamente propri;
COME FARE: L’erogazione dell’assegno è subordinata alla presentazione di domanda al Comune di residenza da parte dell’interessato (la domanda va fatta entro il 31 gennaio di ogni anno; se non viene inoltrata, decade il diritto per quell’anno). La domanda è ripetibile ogni anno e si riferisce all’anno precedente, sia in termini di reddito che di composizione del nucleo familiare.
Chi richiede deve essere uno dei genitori, purché convivente con i 3 figli minori. L'erogazione spetta all'INPS dietro spedizione dei dati da parte dei comuni di residenza, che sono quindi l’Ente di riferimento per inoltrare la domanda. NON ci sono riferimenti ne' all'obbligatorietà minima di un nucleo di 5 persone (pertanto un genitore solo con 3 figli minori può inoltrare domanda se in possesso dei requisiti), nè a particolari esclusioni per tipologia di reddito (dipendente o di impresa).
CONSIGLI: in molti Comuni i calcoli vengono eseguiti dai CAF. Se si ha una dichiarazione ISEE ancora valida (magari effettuata per l’iscrizione al nido) non è necessario ripeterla.
LE NORME: È stato istituito per la prima volta dall'articolo 65 della Legge Finanziaria per l'anno 1999 (Legge 23 dicembre 1998, n. 448). Le disposizioni sono poi state ritoccate e integrate dalla Finanziaria 2001 (Legge 23-12-2000 n. 388), art. 80 commi 4 e seguenti. Con D.M. 21-12-2000 n. 452, poi modificato dal D.M. 25 maggio 2001, n. 337, è stato emanato il Regolamento di attuazione. Il Comunicato ufficiale del Dipartimento Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in Gazzetta Ufficiale N. 72 del 27 marzo 2007) ha da ultimo stabilito la rivalutazione per l'anno 2007 della misura degli assegni e dei requisiti economici.